Sistema RENTRI e FIR digitale: cosa cambia dal 13 febbraio 2026

Con il Decreto Ministeriale n° 59 del 4 aprile 2023, e successivi Decreti Direttoriali (n°97 del 22/11/23, n°143 del 22/11/23 e n°251 del 12/23), è stata sancita l’entrata in vigore del sistema RENTRI per la digitalizzazione dei dati riguardanti la dichiarazione dei rifiuti.

La data da cerchiare sul calendario è quella del 13 febbraio 2026. Perchè? A partire da tale data, il formulario di trasporto rifiuti (FIR) sarà emesso e gestito in modalità digitale e necessiterà di firme digitali da parte di produttore, trasportatore e destinatario.

MODALITA’ DI EMISSIONE DEI FORMULARI

In base al tipo di ditta, cambiano le modalità di emissione dei formulari.

  • Le ditte con più di 10 dipendenti dovranno gestire tutti i formulari in maniera digitale, sia per i rifiuti pericolosi che per quelli non pericolosi
  • Le ditta con meno di 10 dipendenti avranno l’obbligo dei formulari digitali solo per i rifiuti pericolosi, mentre potranno scegliere il formato digitale o cartaceo per i non pericolosi
  • I soggetti non iscritti al RENTRI avranno i formulari cartacei per i rifiuti non pericolosi ma dovranno comunque scaricarli vidimati dal sito del RENTRI

SOGGETTI ESONERATI DALL’ISCRIZIONE AL RENTRI

Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, il soggetto è obbligato all’iscrizione al RENTRI per l’utilizzo del formulario digitale. Ci sono però dei soggetti esonerati dall’iscrizione in base alla legge 199/2025. Questa legge definisce quali sono quegli operatori che sono esclusi dall’iscrizione e che quindi possono utilizzare il formulario cartaceo anche per i rifiuti pericolosi.
Questi soggetti sono:

  • I consorzi
  • Gli imprenditori agricoli con un volume annuo di affari inferiore e 8.000€
  • Gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi
  • Le imprese e gli enti produttori iniziali che hanno meno di dieci dipendenti per i soli rifiuti non pericolosi
  • I soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza), 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (attività di tatuaggi e piercing) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03* relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati
  • I produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa

ESEMPIO

Sono un produttore occasionale di rifiuti non pericolosi e non sono obbligato all’iscrizione al
RENTRI: fino a ora ho provveduto allo smaltimento contattando una ditta specializzata, la quale si è fatta
carico della produzione e compilazione del formulario di trasporto. Potrò continuare in tale maniera se il trasportatore continuerà a produrre il FIR per suo conto. Altrimenti dovrò accedere nel portale RENTRI all’area “Produttori non iscritti” per poter scaricare il formulario di trasporto vidimato.

Il FIR cartaceo è stampato in due copie che, una volta compilate, devono essere firmate in maniera
autografa sia dal produttore che dal trasportatore. Una copia rimane al produttore, l’altra accompagna il rifiuto durante tutto il trasporto e viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore. La trasmissione della copia completa del formulario può avvenire mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.


Ad oggi non ci sono certezze o ufficialità sulla possibile proroga del termine del 13 febbraio: vi terremo aggiornati. I nostri uffici sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento, oltre ad attività di supporto in fase di registrazione al portale e compilazione dei formulari. Chiamaci o scrivici per saperne di più!

Analisi cliniche e prelievi ematici

Analisi ambientali, biologiche e chimiche